IL GIUDICE DI PACE

    Il giudice di pace di Pavullo N/Frignano si riferisce all'istanza
di  Piscitelli  Iolanda  per risarcimento danni da incidente stradale
depositata  presso  la  cancelleria in data 2 ottobre 2006 e iscritta
con il n. 260/C 2006 in cui viene dedotto quanto segue:
        in  data  7 marzo  2006 Piscitelli Iolanda si trovava a bordo
del  veicolo targato MO 9953 10 condotto da Diego Ballerini quando in
localita'  Fellicarolo  di  Fanano  (MO), subiva lesioni a seguito di
sinistro  con  altro veicolo condotto da Andrea Volandi di proprieta'
di  Giovanni  Volandi  assicurato  per  la R.C. presso Nuova Tirrenia
Assicurazioni.
    L'attrice Piscitelli, attraverso l'avv. Zanoli Maurizio, rinuncia
all'azione  diretta  prevista  dal  codice  delle  assicurazioni e si
avvale  dell'azione  ex  art. 2054  c.c.  nei  confronti  del proprio
danneggiante;  cita  in  giudizio Andrea Volandi e Giovanni Volandi e
chiede il risarcimento di complessivi Euro 5115,12, ivi compresi Euro
700,00 quale costo delle spese legali della fase pregiudiziale.
    Si costituisce in cancelleria per conto Volandi Andrea e Giovanni
l'avv.  Fausto Tiezzi, il quale in via pregiudiziale chiede che venga
dichiarata:
        la  carenza di legittimazione passiva dei convenuti in quanto
il  ricorso della Piscitelli e' stato radicato contro un soggetto che
secondo l'art. 141 del decreto-legge n. 209/2005 non e' legittimato a
rispondere del danno sofferto dal trasportato di altro veicolo;
        la   inammissibilita'   e\o   improcedibilita'   del  ricorso
avversario per violazione dell'art. 141 del decreto-legge n. 209/2005
che  essendo  legge  speciale  prevale sulle norme degli artt. 2043 e
2054 c.c.;
        la  improponibilita'  della  domanda  attorea  per violazione
dell'art. 22 della legge n. l969/1990.
    All'udienza  di  prima  comparizione  del 28 novembre 2006 l'avv.
Zanoli eccepisce l'illegittimita' costituzionale dell'intero apparato
predisposto  dal  decreto  legislativo n. 209/2005 specie laddove non
prevede  espressamente  che,  in  tema  di  risarcimento  dei  danni,
l'azione  diretta contro l'impresa di assicurazione e' una facolta' e
non  un obbligo giuridico, che non residua l'azione ex art. 2054 c.c.
e  perche'  non  prevede  la  possibilita' giuridica di essere difesi
dall'avvocato nella fase pregiudiziale con evidente violazione almeno
degli artt. 3 e 24 della Carta costituzionale.
    Le parti, autorizzate dal giudice, depositano memorie difensive.
    L'avv.    Zanoli   sostiene   quanto   espressamente   dichiarato
all'udienza del 28 novembre 2006 e chiede al giudice di stabilire se:
        correttamente  abbia agito l'attrice nei confronti dei propri
diretti  responsabili  in  base all'art. 2054 c.c. e quindi procedere
oltre   nella   istruzione  del  processo  invitando  le  parti  alla
indicazione delle proprie domande e delle istanze istruttorie;
        ovvero,  ritenendo che non sia possibile decidere il giudizio
indipendentemente  dalla  risoluzione della questione di legittimita'
costituzionale  sollevata  per  i  motivi  di  cui  alla memoria, non
ritenendola   manifestamente   infondata,  trasferire  ai  sensi  del
combinato  disposto  degli  artt. 1,  legge n. 1/1948 e dell'art. 23,
legge  n. 87/l953  gli atti ed il fascicolo alla Corte costituzionale
per la pronuncia in merito e sospendere il giudizio in corso.
    L'avv.  Tiezzi,  per  conto dei convenuti, si associa all'istanza
formulata  dall'avv.  Zanoli,  deducendo  che  il decreto legislativo
n. 209\2005  «cozza inesorabilmente contro le norme del codice civile
(art. 2043 e art. 2054) in quanto costringe il danneggiato-ricorrente
a   fare   ricorso  alla  procedura  speciale  prevista  dal  decreto
legislativo  stesso  e  non  gli  offre  la  possibilita' di agire in
giudizio  secondo  i disposti del codice civile»; avvalla l'stanza di
trasmissione  degli  atti alla Corte costituzionale perche' valuti la
costituzionalita' del predetto decreto legislativo.
    Il  giudicante,  esaminati gli atti di causa, ritiene le predette
eccezioni  rilevanti  e non manifestamente infondate per i motivi che
seguono.
    Dubita  il  giudicante  che le procedure liquidative previste dal
Codice  della  Assicurazioni  siano  in  grado  di  eliminare l'actio
generalis   ex   art. 2054  cod.  civ.  essendo  sostenibile  che  la
regolamentazione  prevista  dal  Codice  delle  Assicurazioni sia non
conforme alla Carta costituzionale.
    Inoltre,  la  limitazione  alla  difesa tecnica legale nella fase
stragiudiziale,   violerebbe   cio'  che  l'insegnamento  di  recente
giurisprudenza  del  supremo  Collegio  definisce  un preciso diritto
costituzionalmente  garantito  (da ultimo Cass. civ. 2 febbraio 2006,
n. 2275).
    Questo  giudice,  in tale dubbio, dovesse utilizzare la normativa
vigente,  dovrebbe  respingere  la  domanda  risarcitoria  cosi' come
proposta,  anche  in  mancanza  di una espressa deroga all'art. 2043.
c.c.  che  stabilisce  in  via  generale  il  diritto  ad  agire  del
danneggiato nei confronti del danneggiante.
    In  relazione  a  quanto  sopra,  il  decidente  ravvisa  la  non
conformita' costituzionale delle seguenti norme:
        in  via preliminare, e con efficacia assorbente rispetto alle
altre eccezioni di incostituzionalita';
        le   norme  del  codice  delle  assicurazioni  relative  alla
disciplina del risarcimento diretto e precisamente:
          art. 141, risarcimento del terzo trasportato;
          art. 143, denuncia di sinistro;
          art. 144, azione diretta del danneggiato;
          art. 148, procedura di risarcimento;
          art. 149, procedura di risarcimento diretto;
          art. 150, disciplina del sistema di risarcimento diretto;
        in  quanto  riguardano  materie  che non appaiono comprese in
quelle  indicate  all'art. 4,  comma  1, legge 29 luglio 2003, n. 229
(Riassetto  in  materia  di  assicurazioni)  in ordine alle quali era
stata  concessa  al  governo  delega  per adottare uno o piu' decreti
legislativi;
        e cio' in violazione dell'art. 76 della Costituzione;
        in via subordinata:
          a)  art. 143,  I,  d.lgs.  n. 209/2005  nella  parte in cui
dispone che «nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i
quali  vi  sia  obbligo  di  assicurazione  i  conducenti dei veicoli
coinvolti  o,  se  persone  diverse,  i  rispettivi proprietari, sono
tenuti   a   denunciare   il   sinistro   alla   propria  impresa  di
assicurazione,  avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il cui
modello  e'  approvato  dall'Isvap.  In caso di mancata presentazione
della  denuncia  di sinistro si applica l'art. 1915 del codice civile
per l'omesso avviso di sinistro»;
          cio' sembra in violazione dell'art. 3 e 24 Cost., specie in
una procedura in cui si cerca di escludere l'assistenza professionale
legale  del  danneggiato nei confronti di compagini assicuratrici ben
preparate sia dal punto di vista professionale che strategico, tenuto
conto  altresi'  del  fatto che la delega al Governo aveva tra le sue
finalita'  la  «tutela dei consumatori e, in generale, dei contraenti
piu'  deboli,  sotto  il  profilo  della trasparenza delle condizioni
contrattuali,  nonche'  dell'informativa  preliminare,  contestuale e
successiva alla conclusione del contratto, avendo riguardo anche alla
correttezza  dei messaggi pubblicitari e del processo di liquidazione
dei  sinistri,  compresi  gli  aspetti  strutturali di tale servizio»
(art. 4, comma 1, legge 29 luglio 2003, n. 229).
          b) art. 148, secondo comma, d.lgs. n. 209/2005, nella parte
in  cui  ...omissis...  «la  richiesta di risarcimento del danno deve
essere   ...   accompagnata,   ai   fini  dell'accertamento  e  della
valutazione  del  danno  da  parte  dell'impresa  ... da attestazione
medica   comprovante   l'avvenuta  guarigione  con  o  senza  postumi
permanenti...»;  in rapporto agli art. 3 e 24 Costituzione, in quanto
tale  obbligo,  il  cui mancato assolvimento impedirebbe una efficace
costituzione  in mora dell'assicuratore, non e' previsto a carico dei
danneggiati   diversi   da  quelli  del  settore  della  circolazione
stradale;
          c) art. 149, d.lsg. n. 209/2005 che disciplina la procedura
di risarcimento diretto: il testo della predetta norma che prevede al
primo  comma  che  «in  caso  di  sinistro  tra  due veicoli a motore
identificati e assicurati per la responsabilita' civile obbligatoria,
dal  quale  siano  derivati danni materiali ai veicoli coinvolti o ai
loro  conducenti,  i  danneggiati  devono  rivolgere  la richiesta di
risarcimento   all'impresa  di  assicurazione  che  ha  stipulato  il
contratto   relativo   al   veicolo   utilizzato»,   escluderebbe  la
possibilita' da parte del danneggiato di agire nei confronti del vero
responsabile  dei  danni,  cosi'  come  previsto  dal  sistema  degli
artt. 1917,  2043  e 2054 del codice civile che disciplinano le altre
fattispecie di risarcimento danni; e cio' in violazione degli artt. 3
e 24 della Costituzione;
          d) la medesima considerazione vale anche per il comma 2 del
predetto  art. 149  che estende la procedura del risarcimento diretto
nel   caso   di   «danno  alla  persona  subito  dal  conducente  non
responsabile  se risulta contenuto nel limite previsto dall'art. 139»
(danno biologico per lesioni di lieve entita).
          e)   artt. 149  e  150  d.lgs.  n. 209/2005,  in  combinato
disposto   con  l'art. 9  d.P.R.  n. 254/2006,  nella  parte  in  cui
quest'ultimo,  al  comma secondo, prescrive «nel caso in cui la somma
offerta  dall'impresa di assicurazione sia accettata dal danneggiato,
sugli  importi corrisposti non sono dovuti compensi per la consulenza
o  assistenza  professionale  di  cui  si  sia avvalso il danneggiato
diversa da quella medico-legale per i danni alla persona»;
          la   predetta   normativa,   obbligando  il  danneggiato  a
rinunciare   a   priori   alla   difesa  tecnica  legale  nella  fase
stragiudiziale,  crea  disparita' con altre ipotesi (stessi danni che
non  siano  conseguenza della circolazione stradale) ove detta difesa
e'  possibile;  e  cio' in violazione del principio di uguaglianza di
cui all'art. 3 della Costituzione;
    Le  questioni  sollevate hanno una indubbia rilevanza ai fini del
presente giudizio, il quale non puo' essere risolto indipendentemente
dalla  risoluzione  delle  questioni di illegittimita' costituzionale
sollevate.
    Infatti,   qualora   non   fosse   applicabile  l'art. 2054  c.c.
utilizzato   dalla   ricorrente   a  sostegno  della  propria  azione
risarcitoria,  sarebbe  applicabile la normativa contenuta nel d.lgs.
n. 209/2005,  di  cui  pero' si solleva questione costituzionale come
sopra esposto.
    Ne    conseguirebbe    che    questo   giudice   sarebbe   tenuto
all'applicazione     di     una     normativa    di    cui    paventa
l'incostituzionalita'.
    Conseguentemente,  questo  giudice  ritiene le predette norme non
esenti  dalle  dedotte censure di incostituzionalita' nel senso della
non manifesta infondatezza.